Come ottenere il primo permesso

Competente a decidere in merito al possesso dei requisiti che permettono il rilascio del contrassegno per portatore di handicap è la A.S.L. territoriale di appartenenza. Pertanto occorre dapprima effettuare una visita presso il distretto A.S.L. competente, portando con sè l'eventuale documentazione medica in possesso.

La ASL Servizio di Igiene Pubblica rilascia un certificato che attesta l'effettiva necessità di ottenere il "contrassegno di parcheggio per disabili", conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998, per un determinato periodo di tempo.

L'interessato deve poi compilare e presentare la richiesta di rilascio del permesso, presso l'ufficio competente del Comune di residenza.

Il contrassegno di parcheggio per disabili ha validità massima di 5 anni dalla data di rilascio.

Il rilascio del contrassegno è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 13-bis della tabella di cui all'allegato B al D.P.R. 26/12/1972, n. 642, aggiunto dall'art. 33 comma 4, lett. c) della legge 23/12/2000, n. 388 (G.U.29/12/2000, n. 3302, s.o. n.219/l) per i soggetti la cui invalidità comporta ridotte od impedite capacità motorie permanenti. L'esenzione non si applica ai contrassegni per invalidi rilasciati a persone la cui invalidità sia determinata in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche e prevista dal comma 4 dell'art. 381 (Circolare Agenzia delle Entrate n. 1 del 3 gennaio 2001, punto 2.5.7 - Atti e documenti esenti dall'imposta di bollo).

Il contrassegno di parcheggio per disabili e' strettamente personale e non cedibile, non e' vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. In caso di utilizzazione, lo stesso deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli.

Procedura per i successivi rinnovi

Allo scadere del contrassegno è sufficiente presentare all'ufficio comunale competente un nuovo certificato, rilasciato dal proprio medico curante, attestante il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.

L'ufficio comunale competente provvede al rinnovo del permesso per portatore di handicap in sostituzione di quello scaduto.

Nel caso che l'autorizzazione sia rilasciata per un determinato periodo di tempo, in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, questa è rilasciata a tempo determinato, ma, trascorso tale periodo, è consentita l'emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato, previa nuova certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all'ulteriore rilascio.

Normativa

L'articolo 188 del Codice della Strada, il regolamento d'esecuzione del Codice della Strada, nonchè il D.P.R. del 24 luglio 1996, regolamentano la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio di persone invalide.

L'art. 188 del Codice della Strada

1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.

2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate.

3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.

4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro ottantacinque a euro trecentotrentotto.

5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dal comma 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro quarantuno a euro centosessantanove.

L'art. 381 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (con le modifiche apportate dal D.P.R. 30 luglio 2012 n. 151)

Strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone invalide

1. Ai fini di cui all'articolo 188, comma 1, del Codice, gli enti proprietari della strada devono allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide.

2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il comune rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione e' resa nota mediante l'apposito contrassegno invalidi denominato: "contrassegno di parcheggio per disabili" conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998 di cui alla figura V.4. Il contrassegno e' strettamente personale, non e' vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. In caso di utilizzazione, lo stesso deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli. L'indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di: "simbolo di accessibilità" di cui alla figura V.5.

3. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2, l'interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica e' stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta. L'autorizzazione ha validità 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.

[E’ opportuno ricordare che dal 15 settembre 2015 i vecchi contrassegni invalidi di colore arancione non hanno più valore e debbono essere sostituiti dai nuovi di colore blu.
La normativa europea di riferimento è la Raccomandazione del Consiglio Europeo del 4 giugno 1998 n. 98/376/CE, recepita in Italia con il Decreto Del Presidente Della Repubblica 30 luglio 2012 , n. 151]

4. Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità di cui al comma 3. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità.
Trascorso tale periodo e' consentita l'emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all'ulteriore rilascio.

5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno di parcheggio per disabili" del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig. II 79/a). Tale agevolazione, se l'interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno di parcheggio per disabili". Il comune può inoltre stabilire, anche nell'ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dall'articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e prevedere, altresì, la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.

6. Gli schemi delle strutture e le modalità di segnalamento delle stesse, nonché le modalità di apposizione della segnaletica necessaria e quant'altro utile alla realizzazione delle opere indicate nel comma 1, sono determinati con apposito disciplinare tecnico, approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro della salute.

D.P.R. 24 Luglio 1996, n. 503: Artt. 11 e 12

Art. 11

Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili

l. Alle persone detentrici del contrassegno di cui all'art. 12 viene consentita, dalle autorità competenti, la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta.

2. Le facilitazioni possono essere subordinate alla osservanza di eventuali motivate condizioni e cautele.

3. La circolazione e la sosta sono consentite nelle «zone a traffico limitato» e «nelle aree pedonali urbane», così come definite dall'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile l992, n. 285, qualora è autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per 1'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità.

4. Per i percorsi preferenziali o le corsie preferenziali riservati oltre che ai mezzi di trasporto pubblico collettivo anche ai taxi, la circolazione deve intendersi consentita anche ai veicoli al servizio di persone invalide detentrici dello speciale contrassegno di cui all'art. 12.

5. Nell'ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta, muniti di dispositivi di controllo della durata della sosta ovvero con custodia dei veicoli, devono essere riservati gratuitamente ai detentori del contrassegno almeno 1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili.

6. I suddetti posti sono contrassegnati con il segnale di cui alla figura II 79/a art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 12

Contrassegno speciale

l. Alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta è rilasciato dai comuni, a seguito di apposita documentata istanza, lo speciale contrassegno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo.

2. Il contrassegno è valido per tutto il territorio nazionale.

3. La normativa di cui al presente articolo si intende estesa anche alla categoria dei non vedenti.

Note

E' vietata la sosta in quanto causa di evidente intralcio, in particolare, nelle seguenti situazioni:

Sosta negli spazi riservati a polizia o VV. F. (Sentenza Cass. Civ. Sez. I, n. 17689 del 14/08/2007)

Sosta in doppia fila o senza lasciare uno spazio adeguato per i pedoni (Sentenza Cass. Civ. Sez. I n. 17479 del 30/05/2005)

Sosta sugli attraversamenti pedonali (Sentenza Cass. Civ. Sez. II, n. 25388 del 5/12/2007)